PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER UNA COMPAGNIA TEATRALE
Statuto ed Atto Costitutivo
Coloro che intendono costituire una Compagnia teatrale devono innanzitutto redigere un Atto Costitutivo ed uno Statuto, approvarli nel corso di una prima assemblea dei soci fondatori e quindi depositarli presso l’Agenzia delle Entrate (la modalità consigliabile, tra le varie possibilità previste dalla legge, è la cosiddetta scrittura privata autenticata). Entrambi i documenti devono essere registrati entro 20 giorni dalla data di costituzione.
In questa stessa sezione del sito, alla voce «Documentazione», sono reperibili i fac-simile di un Atto Costitutivo e di uno Statuto, nella forma giuridica di associazione di promozione sociale, la più consona per una Compagnia teatrale, ai sensi del Codice del Terzo Settore. Il testo da noi proposto è uno dei cosiddetti statuti standard approvati ufficialmente dal Ministero del Lavoro, riservato solo alle compagnie iscritte alla UILT in quanto Rete Associativa; l’adozione di tale statuto permette di usufruire della procedura agevolata di iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (per i dettagli del caso, si veda la sezione «Iscrizione e servizi» di questo sito, alla voce «Statuto standard»).
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
A proposito del RUNTS, si tratta di una importante novità prevista dalla riforma del Terzo Settore. Questo registro è articolato in sette sezioni, vale a dire le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (Aps), gli Enti filantropici, le Imprese sociali, le Reti associative, le Società di mutuo soccorso, gli altri enti. L’iscrizione non è obbligatoria, ma come vedremo nei prossimi paragrafi, restarne fuori comporterebbe non pochi problemi. Ribadiamo ancora che per una Compagnia teatrale la tipologia più adatta è quella della A.p.s.
Obblighi fiscali
Le incombenze fiscali sono piuttosto complesse anche per quel che riguarda le Compagnie amatoriali. E’ importante sottolineare che la riforma del Terzo Settore ha notevolmente modificato le normative fin qui applicate, ma è decisivo il fatto che le associazioni che decidessero di non adeguarsi (e quindi, in particolare, di non iscriversi al nuovo Registro Nazionale) perderanno pressoché tutte le agevolazioni fiscali attualmente in vigore.
In senso generale, le Compagnie amatoriali sono inquadrabili come enti non commerciali, nella misura in cui il bilancio annuale presenti una prevalenza di entrate, appunto, non commerciali. E’ consigliabile aprire presso la S.I.A.E. di riferimento una posizione fiscale secondo la cosiddetta opzione per la contabilità semplificata prevista dalla Legge 398; anche questa legge verrà superata dalle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ma al momento è ancora operativa. Questa opzione prevede delle semplificazioni in particolare per il regime dell’IVA; a tal proposito ricordiamo che l’aliquota per gli spettacoli teatrali è il 10%, rispetto allo standard del 22%. In definitiva, comunque, è fortemente consigliabile avvalersi di un commercialista, anche per tutte le problematiche relative alla dichiarazione dei redditi ed ai molti adempimenti legali.
In tal senso, ricordiamo quantomeno che il Codice del Terzo Settore prevede la tenuta di alcuni libri sociali: il Registro dei Soci, i Libri delle Assemblee e delle riunioni dei vari organismi direttivi, il Registro dei Volontari non occasionali. Per quanto riguarda il bilancio, le Compagnie con entrate inferiori a 220mila euro annue sono tenute alla predisposizione di un normale rendiconto di cassa, utilizzando un apposito modulo semplificato (come da Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020).
Obblighi previdenziali
Le compagnie teatrali amatoriali sono soggette agli obblighi previdenziali solo qualora si avvalgano di attori o lavoratori professionisti; tra essi è ricompresa anche la predisposizione del cosiddetto «certificato di agibilità». A tal proposito, le competenze una volta attribuite all’ENPALS, ente oggi disciolto, sono di pertinenza dell’INPS. L’adesione alla UILT permette di avvalersi di un’adeguata assistenza e consulenza per le procedure del caso.
Obblighi assicurativi (infortuni, malattia e responsabilità civile)
Il Codice del Terzo Settore prevede espressamente l’obbligo di assicurare i soci volontari, attivando specifiche polizze che coprano eventuali rischi per danni a cose o terzi (responsabilità civile) e per tutelarli contro le malattie e gli infortuni. L’iscrizione alla UILT determina in automatico, per ogni socio persona fisica, l’attivazione di tali polizze, senza alcun aggravio di costo oltre alla normale quota associativa: un risparmio notevole rispetto a quanto sarebbe necessario per sottoscrivere individualmente una comune polizza a condizioni di mercato.
Rapporti con la S.I.A.E.
Il pagamento dei diritti d’autore grava sugli organizzatori degli spettacoli; la tutela delle opere teatrali e musicali si estende fino ai 70 anni successivi alla morte dell’autore, e quindi i relativi compensi vanno riconosciuti agli eredi o alle eventuali agenzie; per i testi o le musiche di autori stranieri, occorre pagare i diritti anche al traduttore. E’ consigliabile rivolgersi all’ufficio SIAE di competenza per verificare se l’autore – o l’avente diritto – non abbia concesso esclusive o imposto condizioni restrittive sulle proprie opere. Ricordiamo infine che l’utilizzo di testi o musiche tutelate in modalità on-line, web e social (in particolare tramite dirette streaming, YouTube e Facebook) è soggetto a vincoli specifici, per i quali è necessario rivolgersi direttamente all’apposito Servizio SIAE nazionale.
I vantaggi dell’iscrizione alla U.I.L.T.
Una Compagnia può avanzare la richiesta di iscrizione alla UILT utilizzando l’apposita procedura on-line. L’adesione alla UILT, alla luce di quanto esposto, prevede una serie di agevolazioni e servizi di notevole rilievo; per ogni chiarimento e per tutte le informazioni del caso, potete navigare in questo sito (in particolare nella sezione Iscrizione e servizi) e/o contattare la nostra Segreteria Nazionale o i dirigenti UILT della struttura regionale di riferimento.